La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell’indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’illecito, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p. (massima uff.).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 14233 del 08 Luglio 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 64 del 29 Luglio 2019
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