L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 217 del 27 Dicembre 2018
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