Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, al professionista era stata comminata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin rel. Savi, sentenza del 26 luglio 2016, n. 240, rispetto alla quale peraltro era già stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare da Corte di Cassazione – pres. Amoroso, rel. Petitti-, SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014, nonché Cass., SS.UU, sentenze nn. 11803/13, 17357/09, 9069/03.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13456 del 29 Maggio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 240 del 26 Luglio 2016
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