Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, al professionista era stata comminata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, tra l’altro specificando che «il fatto deve considerarsi grave», la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del CNF impugnata).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22521 del 07 Novembre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 240 del 26 Luglio 2016
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