L’avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo: il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e segnatamente nell’adempimento degli obblighi d’informazione connessi all’espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l’eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extraprocessuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all’adempimento dell’incarico professionale e continente nei toni usati.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13168 del 17 Maggio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 71 del 24 Giugno 2020
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