Esercizio di attività processuale dopo la morte della parte e dovere di informativa dell’avvocato

L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. Picchioni e rel. Masi, sentenza del 6 novembre 2017, n. 152).

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 12636 del 13 maggio 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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