In tema di elezioni forensi, deve dichiararsi la (sopravvenuta) inammissibilità del reclamo per cessazione della materia del contendere se, successivamente al suo deposito, sia scaduta o comunque venuta meno la consiliatura o carica consiliare oggetto di impugnazione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., ordinanza n. 30223 del 31 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 30223 del 31 Ottobre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 13 Febbraio 2020
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