Ai fini della verifica del rispetto della prescrizione dell’ultimo periodo del 3° co. dell’art. 3 l. n. 113/2017, non è sufficiente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura saltata sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto (ossia il periodo che il legislatore ha considerato necessario ad escludere il possibile condizionamento sul corpo elettorale derivante dal pregresso espletamento del mandato consiliare).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 406 del 05 Novembre 2024
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