Elezioni forensi e reclamo elettorale: le spese legali del procedimento sono liquidate secondo il principio della soccombenza

L’art. 37 della legge n. 247 del 2012, nel disciplinare i ricorsi dinanzi al CNF, richiama le disposizioni di cui agli artt. 59 e ss. del r.d. n. 37 del 1934, dichiarando applicabili, «se necessario, le norme ed ì principi del codice di procedura civile». Tra le norme in questione deve ritenersi compreso anche l’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice di provvedere, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, al regolamento delle spese processuali, stabilendo a tal fine il criterio della soccombenza. Tale disposizione trova applicazione anche ai ricorsi in materia di elezioni forensi, ove il Consiglio dell’Ordine e gli altri interessati assumono la posizione di parti, allo stesso modo dei reclamanti, resistendo all’impugnazione a tutela del proprio interesse alla conservazione della carica elettiva, la cui coincidenza con l’interesse generale alla legittima composizione dell’organo elettivo non esclude la loro soccombenza, e quindi la condanna alle spese, in caso di accoglimento del reclamo.

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

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