Ai sensi dell’art. 47, co. 6, L. n. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), ciò che conta, ai fini della previsione d’ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d’ineleggibilità (già d’incandidabilità).
Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27769 del 04 Dicembre 2020 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 114 del 19 Ottobre 2019
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