Elezioni forensi e divieto del terzo mandato consecutivo: occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo

Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 113 del 2017, che prevede che i consiglieri dell’Ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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