In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall’art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l’intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell’interessato e dalle ragioni della sua scelta. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9751 del 11 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9751 del 11 Aprile 2024 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 06 Maggio 2023
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