In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell’operatività del divieto contenuto nell’art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla luce dell’interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all’esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9751 del 11 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9751 del 11 Aprile 2024 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 06 Maggio 2023
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