Elezioni COA: l’ineleggibilità individuale non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale

L’ineleggibilità individuale comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto ineleggibile e del voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili.

Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020

Giurisprudenza Cassazione

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