Il dovere di verità di cui all’art. 50 cdf, ancorché idoneo ad assumere rilievo processuale attraverso i filtri degli artt. 88 e 96 cpc, non impone all’avvocato di comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della parte rappresentata, giacché la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest’informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto. Peraltro, in tal caso il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione (che è la condotta sanzionata dalla predetta norma deontologica), ma semmai tace un’informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024
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