Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest’ultima, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità; pertanto il Consiglio Nazionale non può limitarsi a censurare la decisione del Consiglio dell’Ordine che abbia respinto la domanda di iscrizione per difetto del requisito in questione, sulla base della semplice pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell’istante e senza avere specificamente analizzato i fatti oggetto delle relative contestazioni e la loro rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, ma deve condurre, a sua volta, un’autonoma indagine su tali fatti, non ostando a tal riguardo la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. (Nella fattispecie la S.C., ha cassato con rinvio la decisione del Consiglio Nazionale Forense perchè provvedesse, appunto, alla detta indagine).
Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8429, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Mensitieri A- P.M. Iannelli D (Conf.)
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