Al fine dell’accertamento del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, di cui all’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, posta dall’art. 27 secondo comma della Costituzione, non osta a che i fatti materiali addebitati all’aspirante procuratore nel processo penale possano essere dall’amministrazione valutati al suddetto scopo. In particolare, il menzionato requisito può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito.
Cassazione Civile, sentenza del 09 novembre 1994, n. 9291, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)
0 Comment