Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva determinato la sanzione disciplinare valutando negativamente la mancata risposta dell’incolpato alla richiesta di chiarimenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione irrogata pur escludendo rilievo disciplinare al predetto comportamento ex art. 71 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021

NOTA:
In senso confome, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 Aprile 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 20 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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