Nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense, la prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta, ex artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., con effetto permanente che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016
NOTA:
In senso conforme, Cass., SS.UU, nn. 187/01; 3613/07; 1905/04; 18838/03; 6295/03; 5072/03; 3891/04; 24094/06.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9138 del 06 Maggio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 122 del 23 Luglio 2015
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