Il “comportamento complessivo dell’incolpato” di cui all’art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall’ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, nel quale ultimo tuttavia non possono farsi rientrare condotte omissive o commissive adottate nel corso del giudizio disciplinare, quale manifestazioni del diritto di difesa.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 17534 del 04 Luglio 2018 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 159 del 06 Novembre 2017
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