L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, consentendone l’iscrizione in un elenco speciale annesso all’albo professionale, una deroga al principio della incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente, atteso che dalla disciplina normativa dell’attività svolta dall’INPGI risulta la natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte, analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza, restando irrilevanti la natura privata dell’ente e del rapporto di lavoro. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 luglio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19496- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. NARDI Vincenzo
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