Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha cassato Consiglio Nazionale Forense sentenza del 29 dicembre 2015 n. 233, secondo cui “Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione ex artt. 44 e 51 r.d. n. 37/1934”).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22516 del 07 Novembre 2016 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 233 del 29 Dicembre 2015
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