Davanti al CNF, le parti possono farsi assistere da un avvocato, purché cassazionista nonché munito di procura speciale

Nel procedimento davanti al Consiglio Nazionale, il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (art. 60, quarto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), in quanto tale rilasciata necessariamente dopo la pubblicazione della decisione amministrativa del Consiglio territoriale impugnata e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, a tale effetto, non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase amministrativa, ancorché fosse stata conferita in vista dell’intero procedimento.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 21965 del 30 luglio 2021

abc, Giurisprudenza Cassazione

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