Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell’albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell’albo degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l’Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all’esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.
Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)
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