In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, soggetti al nuovo codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, l’applicazione del criterio del “favor rei”, di cui all’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, richiede l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole che, in caso di comparazione tra la abrogata sanzione della cancellazione dall’albo e la sospensione dall’esercizio della professione forense prevista dalla nuova normativa, va effettuata in concreto, tenendo conto della possibilità prevista dal regime previgente di reiscrizione dopo un periodo minimo di due anni, dei criteri fissati per un eventuale aumento di tale periodo e del tempo occorrente per la presentazione della relativa istanza.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Nazzicone), SS.UU., sentenza n. 4416 del 19 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU., sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4416 del 19 Febbraio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 135 del 05 Luglio 2023
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