Con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, a nulla rilevando in contrario la circostanza che al CNF stesso (così come, peraltro, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti) spettino anche funzioni amministrative, in quanto non sarebbe la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative fossero affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo solo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2084 del 24 Gennaio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 44 del 14 Maggio 2018
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