La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, ove la conformità all’originale della copia notificata della decisione del Consiglio nazionale forense risulti attestata dal consigliere segretario con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia è sufficiente ad asseverare la presenza di sottoscrizione dell’originale.
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass., ss.uu. 11803/13, 17357/09, 9069/03.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11024 del 19 Maggio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 138 del 23 Luglio 2013
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