Controllo di legittimità e mancata ammissione di una prova

La mancata ammissione della prova sollecitata dall’incolpato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità, essendo in facoltà del C.n.f. procedere a tutte le indagini istruttorie ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016

NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.

Giurisprudenza Cassazione

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