Ai sensi degli artt. 28, comma 12, e 36, comma 1, della legge n. 247 del 2012, la giurisdizione del CNF sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali (che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività) ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30885 del 03 Dicembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 215 del 25 Ottobre 2023
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