In tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale Forense ex art. 14 d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, devono concorrere tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale, pur se non iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, atteso che la norma correla il contributo non alle spese di tenuta dell’albo speciale, bensì al bilancio dell’ente e al funzionamento del Consiglio stesso, il quale svolge – anche in epoca anteriore alla riforma operata con l. n. 247 del 2012 – compiti e funzioni di interesse generale pubblicistico per l’intera categoria professionale degli avvocati. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Chindemi, rel. Russo), Sez. V, ordinanza n. 30960 del 29 ottobre 2021
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