In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell’ordine forensi, l’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l’ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21342 del 19 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21342 del 19 Luglio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 73 del 17 Settembre 2019
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