L’art. 38, terzo comma, dell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), nell’attribuire al professionista il potere di iniziativa per il procedimento disciplinare nei propri confronti, non introduce una deroga al precedente comma della norma medesima, il quale devolve la competenza a procedere disciplinarmente, in via alternativa e secondo il criterio della prevenzione, al consiglio dell’ordine presso cui il professionista è iscritto ed al consiglio dell’ordine nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto. Ne consegue che l’esercizio di tale potere di iniziativa non può valere a trasferire ad uno degli indicati consigli il procedimento disciplinare che sia già radicato presso l’altro, secondo detto criterio della prevenzione.
Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G
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