CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment