Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 778 del 16 Gennaio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 23 Dicembre 2009
0 Comment