CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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