Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, nella fase di natura amministrativa dinanzi al consiglio dell’ordine locale, deve notificarsi all’incolpato la citazione per il giudizio, a norma dell’art 48 del rd 22 gennaio 1934 n 37, ma non deve anche darsi avviso al difensore del giorno all’uopo fissato, attesa l’inapplicabilità, in difetto di espressa previsione, delle norme dettate in proposito dal codice di procedura penale. Tale principio manifestamente non pone il citato art 48 in contratto con l’art 24 secondo comma della costituzione, tenuto conto che la suddetto citazione, in relazione all’indicata natura del procedimento in questione ed alla qualità dell’incolpato, è idonea a garantire adeguatamente la possibilità di difesa.
Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)
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