Categoria: Prassi: regolamenti CNF

  • Il COA di Verona chiede di sapere “se l’attività di Esponente (del C.d.A.) Responsabile per l’Antiriciclaggio di una Banca sia incompatibile con l’art.18 della Legge Professionale Forense”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’attività di Responsabile Antiriciclaggio non è – in sé – incompatibile con l’esercizio della professione forense. Nel caso di specie, risulta tuttavia dal quesito che l’iscritto in questione è anche componente del consiglio di amministrazione della banca. Sul punto, si deve osservare che secondo il consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense in sede consultiva la partecipazione al consiglio di amministrazione di una società commerciale può ritenersi compatibile con l’esercizio della professione forense soltanto ove la partecipazione al consiglio di amministrazione non comporti l’esercizio di poteri gestori (cfr. ex multis e da ultimo i pareri nn. 51 e 44 del 2024). È pertanto necessario che il COA valuti, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso concreto e alla luce della compresenza delle due cariche (componente del consiglio di amministrazione e responsabile antiriciclaggio) l’esercizio delle relative funzioni comporti poteri gestori.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 13 marzo 2025

  • Il COA di Cosenza formula due quesiti.

    Il primo quesito attiene alla possibilità di considerare parzialmente esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 il praticante che sia, al contempo, iscritto a un corso di dottorato di ricerca.

    Tale quesito è inammissibile, in quanto contiene l’indicazione nominativa dell’interessata.

    Il secondo quesito attiene invece al regime di incompatibilità tra l’attività di docenza universitaria a tempo pieno e l’esercizio della professione di avvocato.

    Sul punto, non può che richiamarsi preliminarmente il disposto dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12, a mente del quale: “I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.”.
    Dalla disposizione richiamata consegue che – mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell’albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell’apposito elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Civitavecchia formula quesito in merito alla richiesta, pervenuta da un numero qualificato di iscritti, volta alla convocazione di una assemblea degli iscritti al fine di ottenere – da parte dei Consiglieri dell’Ordine – specifica motivazione sulla mancata elezione del primo degli eletti alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine.

    L’oggetto della richiesta Assemblea degli iscritti non rientra tra le competenze enumerate dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 247/12. Purtuttavia, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della medesima legge, l’assemblea è altresì convocata “qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo”. Se il richiamato comma 5 non esplicita gli argomenti per la trattazione dei quali un decimo degli iscritti possono chiedere la convocazione dell’assemblea, ciò non significa che l’assemblea possa o debba essere convocata per qualsiasi motivo. Il DM 13 luglio 2016, n. 156 stabilisce, in attuazione dell’art. 27, co. 3, ord. prof., la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense. Uno specifico articolo, il n. 6, disciplina la “Convocazione dell’assemblea su richiesta”, e precisa, al comma 1, la necessaria forma scritta della domanda avanzata dalle minoranze qualificate (1/3 dei membri del Consiglio; 1/10 degli iscritti) e la necessità che la stessa rechi “gli argomenti da trattare”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo precisa che “gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l’attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario”. Considerato che, secondo il tenore del quesito, l’assemblea sarebbe stata richiesta per valutare la “motivazione da parte di ciascun Consigliere della mancata nomina del primo degli eletti alla carica di Presidente”, non pare che tale motivo possa essere ricompreso tra quelli che, ai sensi del richiamato art. 6, comma 3, DM cit. consentono appunto la convocazione dell’assemblea. Le motivazioni che hanno indotto ciascun consigliere a votare alla presidenza un candidato piuttosto che un altro, oltre ad essere coperte dal diritto alla libertà ed alla segretezza del voto, non sembrano integrare né la fattispecie della “attività del Consiglio”, né quella di altri argomenti ritenuti di interesse, gravità ed urgenza per il circondario”. L’elezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 28, comma 9, della legge n. 247/12 è infatti prerogativa dei Consiglieri eletti, che la esercitano in piena autonomia senza alcun collegamento con i risultati delle elezioni forensi. Diversamente da quanto previsto presso altri Ordini professionali – si pensi, a mero titolo di esempio, alla disciplina delle elezioni del Presidente e dei Consigli dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, di cui al d. lgs. n. 139/2005, che contempla l’elezione diretta del Presidente, in collegamento a una lista di candidati al Consiglio – nell’ordinamento professionale forense le elezioni per il rinnovo del Consiglio avvengono mediante l’espressione di un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, sulla base di candidature individuali e con esclusione dell’espressione di candidature alla Presidenza. Ne consegue che la scelta del Presidente – operata dai Consiglieri dell’Ordine ai sensi dell’articolo 28, comma 9 – non è sindacabile sotto il profilo del mancato rispetto del risultato elettorale, essendo sufficiente allo scopo che – come ovvio – il Presidente sia scelto tra i Consiglieri eletti. Con riferimento all’ipotesi prospettata dal quesito, dunque, si ritiene che il Presidente del Consiglio dell’ordine non sia tenuto a dare corso alla convocazione dell’assemblea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 23 giugno 2023

  • Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina

    Regolamento 31 gennaio 2014, n. 1
    (ai sensi dell’art. 50, co. 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247)

    (come modificato con delibera immediatamente esecutiva assunta in data 23 maggio 2014, in forza della quale è stato aggiunto il comma 5 all’articolo 14 “Prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina”)

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  • Procedimento disciplinare

    Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2
    (ai sensi dell’art. 50, co. 5, 
    legge 31 dicembre 2012, n. 247)

     

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