1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. 2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014) (Approvato dal Consiglio […]