L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall’art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato”. In particolare, la preclusione di una autonoma valutazione in sede disciplinare attiene alla “ontologia del fatto” o alla “sua commissione da parte dell’imputato” e cioè alla “materialità del fatto” o alla sua “riferibilità” all’incolpato. In altri termini, al giudice disciplinare è inibito di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale di assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, passata in giudicato, dovendo egli rispettare il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale; ma rispettato tale limite, non è impedito allo stesso giudice disciplinare di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica propria dell’illecito disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Esposito, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 23165 del 14 luglio 2026