Come correttamente ricordato dal COA rimettente, ai fini dell’iscrizione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/12 è necessario aver insegnato materie giuridiche per un quinquennio presso università italiane. Pertanto, come ritenuto da ultimo nel parere n. 11/2021, deve ritenersi escluso l’insegnamento presso università straniere. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Infatti, ai fini della predetta iscrizione di diritto rileva non solo la conoscenza del diritto italiano – che si presume in chi insegni materie giuridiche nelle università italiane – ma anche la specifica modalità di reclutamento dei professori universitari negli atenei italiani mediante pubblico concorso, a nulla invece rilevando che il titolo rilasciato dall’università straniera sia equipollente rispetto al titolo italiano.
Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 25 maggio 2026