Violano l’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione altrui, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026