L’illecito di cui all’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) non è scriminato dall’asserita dimenticanza dell’incolpato del precedente incarico, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta, ma è sufficiente la volontà consapevole dell’atto che si compie (c.d. suitas) e che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva agito “per mera dimenticanza” nei confronti dell’ex cliente dopo appena un anno dalla conclusione dell’incarico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 208 del 13 maggio 2026
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-208.pdf