Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Il divieto di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario vale anche per l’avvocato-parte

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa(1). Peraltro, tale principio -che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione- si applica ex artt. 2 e 9 cdf anche al caso in cui l’avvocato sia costituito in proprio ovvero con l’assistenza di altro difensore, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la parte “comune”, che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte avvocato, soggetto invece a sanzione disciplinare(2) (Nel caso di specie, l’avvocato -parte in un procedimento civile, ove era costituito tramite difensore- aveva inviato al proprio giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali, a sostegno della propria tesi giuridica, su cui il giudice stesso si era riservato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 81 del 20 marzo 2026

    NOTA
    (1) In senso conforme, CNF n. 115/2025, CNF n. 232/2024, CNF n. 42/2020, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.
    (2) A quanto consta, su questo secondo specifico aspetto non vi sono precedenti editi in termini. Si segnalano, tuttavia, le seguenti pronunce che -sulla scorta degli stessi principi- hanno applicato all’avvocato-parte i doveri e divieti deontologici ancorché normalmente riferiti all’avvocato-difensore: CNF n. 134/2023 e CNF n. 128/2020, con riferimento al divieto (salvo eccezioni espresse) di mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). Sempre in arg. si segnala altresì CNF n. 23/2008, secondo cui i doveri deontologici permangono anche quando l’avvocato è parte del giudizio e, anzi, la difesa in proprio non costituisce esimente, ma può fungere da aggravante sotto il profilo disciplinare.

  • La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    La giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 81 del 20 marzo 2026

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 58/2026, CNF n. 438/2024, CNF n. 392/2024, CNF n. 133/2023.
    Per un’ipotesi in cui, invece, la giovane età dell’incolpato ha comportato non la mitigazione ma l’aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.

  • L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede

    L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 81 del 20 marzo 2026

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 83 del 20 marzo 2026

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 81 del 20 marzo 2026

  • La truffa mediante il c.d. “sistema Ponzi” costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare

    Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare ingenti somme (nella specie, oltre 4 milioni di euro) con la promessa di restituirle maggiorate a seguito di asseriti investimenti immobiliari, ma in realtà appropriandosene illegittimamente secondo il c.d. “Sistema Ponzi”, ovvero lo schema di truffa finanziaria in cui gli apparenti rendimenti pagati agli investitori non provengono da reali attività, ma dai versamenti eseguiti dai nuovi partecipanti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni cinque).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

    Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. In altri termini, laddove con la citazione a giudizio si contestano fattispecie definite nella normazione del Codice Deontologico, è opportuno, per garantire appieno il diritto di difesa, che siano contestate le condotte ascritte come integranti le violazioni deontologica e non già il nomen juris o la rubrica, in modo da richiamare la norma che si ipotizza violata e la condotta contestata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • Violazione del dovere di informazione: il disturbo dell’umore non scrimina l’illecito

    I problemi di carattere personale e di salute (nella specie, stato depressivo) non giustificano il mendacio nelle informazioni ai clienti ex art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 79 del 20 marzo 2026

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 79 del 20 marzo 2026