Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Il generico stato febbrile dell’incolpato non basta ad integrare legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, il certificato medico attestava che l’incolpato era “affetto da stato febbrile con polimialgia post-vaccinazione anti – COVID per cui necessita di tre giorni di riposo e cure)”, senza peraltro prescrivere alcun trattamento farmaceutico per far fronte alla patologia stessa e, comunque, non formulando un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato stesso a presenziare all’udienza disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

  • I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

  • L’illecito disciplinare ai danni dei Consiglieri CDD può essere giudicato dal CDD stesso

    Nessuna norma prevede che il procedimento disciplinare possa essere spostato ad altro Consiglio Distrettuale di Disciplina qualora siano parti lese uno o più dei suoi componenti e sia, quindi, ipotizzabile una situazione di inimicizia tra questi ultimi e l’incolpato. Ciò anche perché i componenti del CDD, se pur destinatari delle espressioni di cui ai capi di incolpazione, non rivestono la qualità di parte nel procedimento disciplinare, costituendo principio pacifico che nel procedimento disciplinare stesso sono parti esclusivamente l’incolpato e il P.M.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 18/1991 (resa sotto il vigore del vecchio ordinamento e con riferimento a un COA), secondo cui l’eventuale astensione riguarderebbe, in ogni caso, i singoli consiglieri, mai l’incompetenza dell’organo.

  • I fondamentali princìpi della deontologia

    I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

  • Procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale e terzietà del collegio giudicante

    Il CDD, quale Organo Distrettuale di Disciplina, ha una funzione amministrativa giustiziale e non giurisdizionale, ragione per cui non trova applicazione al relativo procedimento l’art. 111 Cost., con i correlati ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale, bensì l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. In particolare, la terzietà e l’imparzialità del CDD sono garantite dalle disposizioni di legge che regolano la sua elezione, composizione, nomina e funzionamento, nonché dalla previsione di norme puntuali che disciplinano le cause di incompatibilità ovvero i presupposti per l’astensione e la ricusazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

  • Non basta querelare, fare un esposto o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

    La pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 141/2025, CNF n. 68/2025, CNF n. 384/2024.

  • La sindrome ansioso depressiva non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

    In tema di legittimo impedimento, l’art. 420 ter cpp -che è applicabile al procedimento disciplinare forense- concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. In sostanza l’impedimento che impone il rinvio dell’udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua della valutazione del giudice, risulti positivamente in giudizio (Nel caso di specie, il certificato medico attestava che l’incolpato era “affetto da depressione maggiore con ansia cronica. Non può, pertanto, per i prossimi sei (6) mesi esporsi a stress di vario tipo (viaggi e lavoro)”, senza peraltro prescrivere alcun trattamento farmaceutico per far fronte alla patologia stessa e, comunque, non formulando un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato stesso a presenziare all’udienza disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 8/2026.

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

  • Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

    La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d’opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato sui social il proprio studio professionale offrendo una “card” in abbonamento flat annuale che, a fronte di un pagamento unico predeterminato e standard nonché “in sconto fino al 50%”, consentiva all’abbonato e ai suoi familiari di ottenere pareri legali su questioni penali, civili, di lavoro, amministrative “per un intero anno… quando si vuole e quante volte si vuole”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

  • Promo, coupon, card e abbonamenti: la rilevanza deontologica della pubblicità professionale prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’

    In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, con­sentita all’avvocato, e la pubblicità prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026