È inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere. Diversamente opinando, si finirebbe col legittimare la neutralizzazione della potestà decisoria del giudicante, così impedendone l’esercizio delle funzioni cui è preposto l’organo di disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 421 del 30 dicembre 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 491/2024 nonché, in sede di Legittimità, Cass. SSUU n. 24966/2017