Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Il rapporto tra giudizio penale e disciplinare sui medesimi fatti

    L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall’art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato”. In particolare, la preclusione di una autonoma valutazione in sede disciplinare attiene alla “ontologia del fatto” o alla “sua commissione da parte dell’imputato” e cioè alla “materialità del fatto” o alla sua “riferibilità” all’incolpato. In altri termini, al giudice disciplinare è inibito di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale di assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, passata in giudicato, dovendo egli rispettare il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale; ma rispettato tale limite, non è impedito allo stesso giudice disciplinare di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica propria dell’illecito disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Esposito, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 23165 del 14 luglio 2026

  • Richiesta di compensi eccessivi o sproporzionati – Illecito istantaneo – Momento di consumazione – Fondamento.

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica, mentre non assume alcuna rilevanza la data della sua effettiva dazione. (mass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Luciotti), ordinanza n. 89 del 2 gennaio 2026

  • Il disconoscimento della transazione raggiunta con il Collega ha rilevanza deontologica

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, dopo aver raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo accettato dalle parti, proponga impugnazione della transazione stessa disconoscendone le sottoscrizioni e la conformità all’originale, in piena consapevolezza del contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 117 del 4 aprile 2026

  • La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all’incolpato

    Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020.

  • La citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti

    In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

    Gli articoli 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) e 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: mentre la prima norma impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con chiunque venga a contatto nell’espletamento dell’attività professionale, la seconda norma, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla precedente, sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi; entrambi i dettami normativi esprimono comunque il medesimo principio secondo cui il contegno cui deve attenersi l’avvocato deve essere necessariamente adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Da ciò consegue che l’avvocato che non adempie puntualmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico a prescindere dalla natura, privata o meno, del debito, poiché il fine precipuo di tale onere di natura deontologica si sostanzia nella tutela dell’affidamento dei terzi e nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, riflettendosi la pubblicità negativa discendente dall’inadempimento non solo sulla reputazione del singolo professionista, ma soprattutto sull’immagine dell’intera classe forense.
    cdf (nuovo) art. 63, cdf (nuovo) art. 64,

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 108 del 31 marzo 2026

  • Sospeso l’avvocato che oltraggi l’Arma

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità ed il decoro imposto dalla funzione che l’Avvocatura svolge nella giurisdizione, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della sua reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura stessa. Conseguentemente, costituisce illecito deontologico, meritevole di sanzione disciplinare aggravata, il comportamento dell’avvocato che rivolga espressioni gratuitamente offensive e biasimevolmente provocatorie all’indirizzo di carabinieri nell’esercizio delle loro funzioni ed al cospetto di una pluralità di astanti, trattandosi di condotta che lede gravemente l’immagine dell’Avvocatura (Nel caso di specie, l’avvocato, in stato di ebbrezza, aveva dapprima arrecato molestia e disturbo ai clienti del bar in cui si trovava, e successivamente aveva rivolto ai carabinieri ivi intervenuti mentre, nell’esercizio delle loro funzioni, tentavano di acquisire le generalità dello stesso, le seguenti espressioni: “siete sbirri di me..a, sbirri del ca..o, a te invece devo darti lezioni di codice penale perché non capisci un ca..o, ma hai le scarpe coi lacci o con gli strappi? Non sapresti neanche fare un nodo. Sono un avvocato, so come funziona”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Legittimo impedimento: un concomitante impegno non impone, di per sè solo, il rinvio dell’udienza disciplinare

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza limitandosi ad addurre un concomitante appuntamento con un altissimo prelato indicato quale “direttore spirituale”, senza tuttavia produrre alcun riscontro documentale, neppure con riferimento alla prova dell’indifferibilità dell’incontro stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza

    Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026