Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: solo la mancanza o nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD

    La mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all’incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz’altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

  • L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 4/2025, CNF n. 462/2024, CNF n. 438/2024, CNF n. 133/2023, CNF n. 25/2023.

  • La rilevanza anche disciplinare dei reati sessuali a danno di minorenni

    Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato integrante violazione delle norme penali in tema di pedopornografia, così violando i basilari principi di dignità, decoro e probità che costituiscono patrimonio dell’intera comunità forense, a tutela dell’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, quale professionista che deve essere leale e corretto, in ogni ambito della propria attività, anche extra-professionale (Nel caso di specie, nel corso di indagini penali per reati di natura sessuale ai danni di una minorenne, venivano altresì rinvenuti nel telefono dell’incolpato/imputato circa 30mila video e foto ritraenti minori di anni diciotto in pose a sfondo sessuale e coinvolti in atti sessuali).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 485/2024.

  • Le strategie difensive dell’incolpato in sede penale non comportanto l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare

    Fra le ragioni per le quali il Consiglio di Disciplina può ritenere opportuno sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale non vi è quella di evitare che l’incolpato possa “scoprire le carte” della propria difesa nel processo penale, poiché una tale ragione, oltre a non trovare fondamento nella disciplina vigente (art. 54 L. n. 247/2012), si tradurrebbe nella negazione in radice del principio dell’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale. Rimane pertanto confinata nella sfera della strategia difensiva dell’incolpato la opportunità di dispiegare pienamente le proprie difese in un procedimento e nell’altro, senza che di ciò debba farsi carico la regolamentazione della disciplina forense, che non è recessiva rispetto a quella penale, ma gode di pari dignità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva asserito che la mancata sospensione del procedimento disciplinare pregiudicherebbe il suo diritto di difesa perché lo costringerebbe ad anticipare nel procedimento disciplinare, contro il suo interesse, argomenti difensivi spendibili nel processo penale, creando un indebito vantaggio per il Pubblico Ministero).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

  • [importante] Procedimento disciplinare: notifiche/comunicazioni PEC del CDD e divieto cautelare penale di usare strumenti telematici

    L’avvocato ha l’onere di consultare la propria casella di posta elettronica certificata, al fine di verificare la ricezione di eventuali notifiche e comunicazioni. Peraltro, tale onere non viene meno allorché l’avvocato sia attinto da sospensione cautelare/disciplinare ovvero altrimenti soggetto al divieto temporaneo di esercitare la professione (giacché l’indirizzo pec del professionista viene di regola anche utilizzato per le comunicazioni e notifiche della pubblica amministrazione, attinenti la vita personale), né subisce eccezioni qualora il professionista sia attinto da un divieto cautelare penale di accesso ad internet e di uso di strumenti telematici, ben potendo (rectius, dovendo) anche in tal caso monitorare la propria PEC eventualmente all’uopo delegando soggetti terzi, ivi compreso il proprio difensore, implicitamente accettando, in mancanza, i rischi e le relative conseguenze della propria negligenza (Nel caso di specie, nel corso di un processo penale parallelo al procedimento disciplinare per i medesimi fatti, il tribunale penale aveva vietato l’uso di internet all’imputato/incolpato, che inizialmente aveva quindi all’uopo delegato il proprio legale al monitoraggio della casella PEC. Successivamente sospeso cautelarmente dal CDD, l’incolpato aveva revocato al proprio legale la delega di monitoraggio della PEC, perché in thesi quell’uso -ancorché delegato- della PEC sarebbe stato incompatibile con il suo status di sospeso dall’esercizio della professione forense. Conseguentemente, l’incolpato eccepiva l’asserita nullità del procedimento disciplinare in quanto le comunicazioni del CDD erano state inviate al suo indirizzo PEC, a cui non aveva avuto accesso, né direttamente -perché inibito dal provvedimento cautelare del tribunale penale-, né indirettamente, stante la revoca della delega al monitoraggio della casella, ritenuta asseritamente doverosa all’indomani della sua sospensione cautelare da parte del CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’incolpato aveva peraltro preso cognizione effettiva delle PEC del CDD- ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: il consigliere che abbia difeso una controparte dell’incolpato non ha perciostesso l’obbligo di astenersi

    Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere disciplinare assista o abbia assistito, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto istanza di ricusazione nei confornti del Presidente della Sezione CDD, poiché avrebbe patrocinato – in un procedimento di mediazione – la controparte di un cliente dell’incolpato stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 187/2020, CNF n. 49/2013.

  • Le “gravi ragioni di convenienza” obbligano all’astensione ma non legittimano la ricusazione del giudice disciplinare

    Il giudice disciplinare ha l’obbligo di astensione in presenza di “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/12 e con l’art. 6, co. 1, reg. CNF n. 2/2014), ma a differenza delle altre ragioni di astensione (art. 36, co. 1, c.p.p.), tali ultime non si convertono in motivo di ricusazione (art. 37, co. 1, lett. a, c.p.p.). (Nel caso di specie, peraltro, le “gravi ragioni di convenienza” non sussistevano).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi

    Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

  • La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente

    In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, per tutte, CNF n. 3/2026.