Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Le caratteristiche dell’informazione al cliente

    Ai sensi dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 240 del 3 giugno 2026

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    Il giudizio davanti al CNF costituisce un giudizio di secondo grado o di appello alla decisione emessa dal Consiglio Distrettuale e, di conseguenza, ha le caratteristiche di un’impugnazione a critica vincolata. In particolare, la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Il CNF può integrare la motivazione carente o assente della decisione disciplinare del consiglio territoriale

    Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Il CNF può motivare per relationem

    La sentenza del Consiglio Nazionale Forense ben può essere motivata “per relationem”, purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione del CDD possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Dovere di fedeltà: l’avvocato non deve trasformarsi da difensore ad accusatore del proprio assistito

    Il dovere di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato ed il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale humus della funzione difensiva. Infatti, il principio di affidamento che la comunità riconosce a chi esercita la professione forense si fonda sul fatto che chi si affida, e quindi necessariamente si confida, ad un avvocato giammai potrà vedere utilizzare contro se stesso le informazioni e notizie di cui, per lo svolgimento del mandato, lo abbia dovuto necessariamente mettere a parte. Pertanto, ove questo principio, ed il correlato obbligo, dovesse esser messo in discussione, verrebbe meno la ragione per cui un cittadino debba affidare la sua difesa ad un professionista avvocato e, così, la fisionomia stessa del diritto di difesa. Conseguentemente, costituisce grave illecito disciplinare, contrario allo stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, il comportamento dell’avvocato che si trasformi da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi

    L’obbligo per l’avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell’incarico professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →) prescinde dall’eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, la Guardia di finanza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 4/2024.

  • L’avvocato non deve avere “paura” di osservare i precetti deontologici

    Il dovere di riserbo e segreto professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →, art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo →) non viene meno per il “timore” dell’avvocato di rimanere coinvolto in una grave accusa che riguarda il suo assistito, dovendo egli rimanere saldo nell’osservanza dei precetti deontologici, anche rispetto all’intervento di ogni autorità e per ogni evenienza. Diversamente opinando, si scardinerebbero gli elementi fondanti dell’ordinamento forense e della funzione sociale e costituzionale dell’avvocato, introducendo altresì una sorta di lasciapassare per ogni possibile violazione deontologica posta in essere in combutta col cliente contando sulla possibilità di potere essere scriminati qualora ci si decida poi a diventarne l’accusatore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva reso dichiarazioni spontanee alla P.G., aventi ad oggetto notizie riservate ed apprese nel corso dello svolgimento del mandato, nel timore di potere rimanere coinvolto in accuse di partecipazione ad un’associazione per delinquere che riguardavano il suo assistito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

  • Il difensore non è un sodale dell’assistito

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che suggerisca al proprio cliente illecite operazioni (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →) volte ad intralciare le indagini dell’autorità giudiziaria ed a sottrarre beni e denaro alle attività di perquisizione, così tradendo la funzione difensiva a beneficio del ruolo di sodale dell’assistito, con violazione dei principi di probità, lealtà, correttezza, diligenza indicati dall’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → in considerazione del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 174/2020.

  • La difesa non giustifica l’offesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 237 del 18 maggio 2026

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 237 del 18 maggio 2026