Costituisce grave illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, pure approfittando della condizione di analfabeta del cliente, con artifizi e raggiri si faccia da questi sottoscrivere una cessione del credito avente ad oggetto la cospicua somma ottenuta dalla controparte (Nel caso di specie, la somma riguardava il danno da perdita di congiunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione per tre anni dall’esercizio della professione).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
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I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (art. 42 L. n. 247/2012 e art. 2 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo →), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.
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La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo, denunci falsamente un sinistro stradale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 179 del 7 maggio 2026
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Sulla rilevanza delle sentenze penali in sede disciplinare
Solo le sentenze penali di condanna e quelle di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso possono incidere nel procedimento disciplinare nei termini cogenti di cui all’ art. 55 LP. Invece, dalle altre sentenze penali il Giudice della disciplina può trarre argomenti di prova secondo il principio del libero convincimento ove dalle stesse possano essere ricavati nel rispetto di cogenti presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 179 del 7 maggio 2026
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Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo
La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, che diventa definitivo sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 177 del 29 aprile 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 178 del 29 aprile 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 122/2026. -
Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del CNF
In capo al Consiglio Nazionale Forense non sussiste l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, giacché il CNF non è giudice di ultima istanza ex art. 267, comma 3 TFUE, in quanto avverso le sue decisioni le parti possono proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6 LP). Di conseguenza, a differenza del giudice nazionale di ultima istanza, il CNF non ha analogo obbligo di rinvio ma è chiamato a valutare discrezionalmente il potenziale contrasto della normativa nazionale con quella dell’Unione Europea. In ogni caso, anche per i giudizi di ultima istanza, non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale: a) qualora una giurisprudenza consolidata della Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse; b) qualora la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026
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L’esercizio della professione forense in Italia da parte di cittadini extra UE
Gli avvocati extracomunitari(1) possono esercitare in Italia alle condizioni previste dall’art. 17 co. 2 L. n. 247/12, che consente l’iscrizione in un Albo italiano: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in 4 uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026
(1) NOTA
Agli avvocati comunitari sono equiparati gli avvocati cittadini di un altro Stato comunque aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, come ad esempio Malta (CNF parere n. 14/2010), la Confederazione svizzera (CNF n. 19/2013), lo Stato Città del Vaticano (CNF parere n. 10/2016).
Invece, poiché a partire dal primo gennaio 2021 il Regno Unito non è più un Paese membro dell’Unione Europea (c.d. Brexit), non sussiste più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento ai sensi della direttiva 98/5/CE, tanto che i cittadini inglesi sono cancellati dall’albo speciale degli avvocati stabiliti (CNF n. 191/2023, CNF parere n. 29/2022) nonché dal registro praticanti se la laurea conseguita in Inghilterra non sia omologata in UE (CNF parere n. 30/2021). -
Brexit: i presupposti per l’integrazione dell’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito
Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione, che ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Conseguentemente, l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata entro detto termine finale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 191/2023. -
Brexit: ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia, gli avvocati del Regno Unito che al 31/12/2020 non abbiano già maturato i requisiti per l’integrazione, sono ad ogni effetto avvocati extra-UE
A partire dal primo gennaio 2021, il Regno Unito non è più un paese membro dell’Unione Europea, sicché la direttiva 98/5/EC non è più applicabile agli avvocati stabiliti provenienti dal Regno Unito che, alla data del 31.12.2020, non abbiano maturato i requisiti per l’integrazione nell’Albo degli Avvocati, con la conseguenza che gli stessi dovranno essere cancellati dagli albi se la loro registrazione sia avvenuta ai sensi della direttiva 98/5, non sussistendo più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento, riservato come noto ai cittadini dell’U.E. Resta ovviamente aperta agli avvocati provenienti dal Regno Unito la possibilità di iscriversi in un Albo Italiano, secondo una delle due modalità che consentono all’avvocato di uno Stato terzo di esercitare in Italia, come previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 247/12.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 191/2023.