In capo al Consiglio Nazionale Forense non sussiste l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, giacché il CNF non è giudice di ultima istanza ex art. 267, comma 3 TFUE, in quanto avverso le sue decisioni le parti possono proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6 LP). Di conseguenza, a differenza del giudice nazionale di ultima istanza, il CNF non ha analogo obbligo di rinvio ma è chiamato a valutare discrezionalmente il potenziale contrasto della normativa nazionale con quella dell’Unione Europea. In ogni caso, anche per i giudizi di ultima istanza, non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale: a) qualora una giurisprudenza consolidata della Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse; b) qualora la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026