Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC. […]