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  • Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale

    Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023

  • L’istanza al giudice che allude ad un profonda sfiducia nella magistratura ha rilievo deontologico

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto l’anticipazione di una udienza chiosando l’istanza con la frase “Si confida nella Giustizia (se ne esiste ancora un barlume!)”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023

  • Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 27 marzo 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 27 marzo 2023

  • I tre pilastri su cui poggiano le norme in materia di elezioni dei Consigli degli ordini

    In tema di elezioni forensi, deve ritenersi che: 1) il divieto del terzo mandato stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 riguarda esclusivamente i mandati ultrabiennali consecutivi; 2) per la “ricandidatura” occorre considerare la durata oggettiva del mandato, che è quella legale (tendenzialmente) quadriennale, ovvero quella inferiore in caso di decadenza o scioglimento anticipato del COA, senza tener conto di vicende (“variabili non preventivabili”) riconducibili al Coa o ai suoi componenti, atte ad aumentare o ridurre il numero di giorni in cui il mandato è stato svolto; 3) dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 3 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 73 del 4 maggio 2023

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie trattavasi di reclamo elettorale, proposto in proprio dal ricorrente, sebbene non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

  • Il rilascio del certificato di compiuta pratica non presuppone un’istanza da parte dell’interessato

    Mentre le norme previgenti prevedevano che il certificato di compiuta pratica venisse rilasciato su richiesta degli interessati (art. 30 RD n. 37/1934), la nuova disciplina prevede che «Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell’ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio» (art. 8, comma 6, DM n. 70/2016), quindi senza necessità di richiesta da parte del tirocinante, ma esclusivamente previa verifica finale da parte del COA circa il corretto ed efficace tirocinio forense (art. 29, comma 1, lett. c, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 59 del 27 marzo 2023

  • La revocazione delle sentenze del CNF: modalità e presupposti

    La revocazione (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell’asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità. Peraltro, anche la revocazione delle sentenze CNF è possibile solo per errore di fatto (nella specie, insussistente), che consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 58 del 27 marzo 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 94 del 13 giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 31 marzo 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209.

  • I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale. Integra, pertanto, grave violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che si manifesti con espressioni deplorevoli e accostamenti ad organizzazioni criminali che disonorano l’Avvocatura e le Istituzioni Forensi in generale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023

  • Elezioni forensi: la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio».
    Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.