L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 canone II c.d.f. nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria. E’ pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l’avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli Ufficiali Giudiziari (nella specie, peraltro, effettuata in via di urgenza), a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell’avvenuta, effettiva notificazione.
Al fine di radicare la relativa competenza territoriale, l’illecito deontologico consistente nell’omessa comunicazione dovuta al Collega contro cui si intenda agire giudizialmente ex art. 22 canone II c.d.f. deve ritenersi consumato all’atto dell’incameramento dell’atto di citazione da parte dell’Ufficio UNEP della Corte di Appello non preceduto dalla suddetta comunicazione.
Al fine di valutare la ricorrenza del pregiudizio che la preventiva comunicazione dell’intenzione di agire in giudizio ex art. 22 c.d.f. possa arrecare al diritto da tutelare, nella potenziale collisione tra il dovere di colleganza, di cui è espressione lo stesso art. 22, ed il dovere di difesa è sempre quest’ultimo a prevalere, essendo l’obbligo di colleganza – come consegue altresì dalla lettura del novellato art. 23 c.d.f. – sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa. All’avvocato, tuttavia, e non certamente all’assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere alle istruzioni dei clienti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione giudiziaria nei confronti di altro collega – Dovere di preventiva comunicazione – Limiti – Pregiudizio del diritto da tutelare – Nozione – Competenza territoriale – Illecito omissivo – Consumazione
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva “riservata” ricevuta dal collega di controparte – Illecito deontologico – Precedente acquisizione processuale del relativo contenuto – Irrilevanza
La produzione in giudizio di una lettera qualificata riservata personale non diviene priva di rilevanza disciplinare allorquando il suo contenuto sia comunque processualmente acquisito sulla base degli scritti difensivi e della prova documentale, i quali siano tali da far perdere alla corrispondenza il carattere di riservatezza rendendola altresì ininfluente ai fini della decisione. La lettura sistematica dell’art. 28 c.d.f. non consente invero di valutare, ai fini disciplinari, l’utilità e l’influenza della produzione della corrispondenza scambiata fra avvocati, rilevando la sola considerazione che l’avvocato abbia scritto ed inviato quella specifica lettera con la volontà espressa di mantenerla nello stretto ambito di personale colleganza.
La lettera riservata personale costituisce esercizio di una libertà svincolata da ogni valutazione circa la scelta fatta da chi ha espressamente voluto la riservatezza, ed è soltanto l’autore che può sciogliere il vincolo della riservatezza, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contenuto della corrispondenza risulti illecito.
L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 novembre 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 198
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico – Prova – Onere
Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. (Nella specie, il Consiglio ha ritenuto provati gli addebiti, relativi alla mancata comunicazione al cliente di notizie sull’esito del procedimento ed alla successiva omessa restituzione dei fascicoli, in base alle dichiarazioni dell’esponente ed alla valutazione ex art. 116 c.p.c. del contegno dell’incolpato, sul quale deve gravare la prova positiva di aver restituito ed informato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GALATI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 197
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Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
La violazione dell’art. 20 c.d., che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illeicità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità – Revoca del provvedimento – Presupposti
Al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare, non spetta un autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50, L.P.
In materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è sempre suscettibile di revoca, non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere.
E’ inammissibile il ricorso proposto dall’esponente al fine di conseguire la revoca del provvedimento di archiviazione assunto dal C.O.A. Invero, oltre alla considerazione secondo cui il provvedimento di archiviazione costituisce atto non impugnabile, l’istanza di revoca è altresì proposta a soggetto non competente, atteso che la rivitalizzazione dell’esposto, poiché di ciò si tratta dal momento che non ci si trova ancora nella fase procedimentale, può essere disposta in qualsiasi momento qualora emergano elementi nuovi soltanto dal C.O.A. che ebbe ad emettere il provvedimento, secondo le generali regole sulla competenza nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 3 novembre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’esponente, quale ex cliente dell’incolpato, avverso il provvedimento di archiviazione assunto dal C.O.A. nei confronti del professionista , sia perché tale provvedimento, se pure astrattamente ricorribile, lo potrebbe essere solo dal p.m., sia perché, non essendo atto da considerarsi definitivo, non è per sua natura soggetto ad impugnazione, ma solo assoggettabile a provvedimento di riapertura in presenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 30 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Inimpugnabilità – Ricorso proposto personalmente dall’esponente – Inammissibilità
Il provvedimento di archiviazione adottato dal C.d.O. non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto escluda ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli sopra indicati, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato direttamente dall’esponente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Sostituzione del collega nell’attività di difesa – Restituzione di documenti – Fattispecie – Revoca del mandato – Successiva richiesta e mancata consegna delle copie autentiche della sentenza con formula esecutiva – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i precetti deontologici enunciati dagli artt. 33 e 42 C.D.F. l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Mancata sottoscrizione del consigliere istruttore – Mancata enunciazione accertamenti istruttori preliminari – Irrilevanza
Deve ritenersi inammissibile il gravame proposto avverso delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare, qualora il ricorso si fondi su censure e doglianze che attengono allo stretto merito della vicenda e, quindi, su profili che riguardano la fondatezza o infondatezza della incolpazione, essendo il potere del C.N.F. limitato ad una verifica di mera sussistenza o meno dei necessari presupposti di legittimità della decisione del C.O.A., cui è riservata la titolarità esclusiva dell’iniziativa di attivazione del procedimento.
Benché astrattamente compresi nel perimetro del controllo di legalità spettante al C.N.F. in sede di impugnativa della delibera di apertura del procedimento disciplinare, devono ritenersi inidonei a condurre all’annullamento della decisione le censure relative alla mancata sottoscrizione del Consigliere Istruttore, che pur prevista dal regolamento adottato dal C.d.O. non può certo tradursi in motivo di nullità della delibera che rechi la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, ed alla mancata enunciazione degli accertamenti istruttori preliminari effettuati dall’Organo territoriale, atteso che, anche a prescindere dalla congruità della motivazione dalla delibera di apertura sul punto, la tempestiva comunicazione all’incolpato della data di svolgimento del giudizio disciplinare deve ritenersi sufficiente a garantire all’incolpato l’esercizio della difesa necessaria, non essendo contemplate rigide forme a garanzia del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 luglio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 170
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Conflitto di competenza ex art. 3 lett. a, d.lgs. C.p.S. n. 597/1947 – Necessaria valutazione profili di merito – Ricorso proposto dall’incolpato – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso con il quale l’avvocato sollevi conflitto di competenza di cui all’art. 3, lett. a), d.lgs. CPS n. 597/1947 al fine di censurare l’iniziativa disciplinare assunta nei suoi confronti dal C.d.O., atteso che il conflitto di competenza di cui all’art. 1 del predetto decreto su cui è chiamato a decidere il C.N.F. ai sensi del citato articolo 3, co. 1, lett. a) può essere sollevato esclusivamente da uno dei due Consigli in conflitto, non anche dall’incolpato. Né d’altra parte una tale inammissibilità può essere recuperata qualificando l’atto come normale ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare piuttosto che, come denunciato dalla sua rubrica, come ricorso per la soluzione di un conflitto di competenza ex art. 3, lett. a), cit., in quanto con esso si fa valere un vizio che attiene al merito della vicenda (dal momento che il giudizio sulla competenza presuppone la valutazione del fatto e del suo modo di estrinsecarsi), in contrasto con il pacifico principio secondo cui la delibera di apertura di un procedimento disciplinare può essere immediatamente impugnata senza attendere la decisione finale per soli motivi attinenti profili di legalità formale, e non coinvolgenti il merito della controversia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mondovì, 26 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 169