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  • Il principio di “consumazione” si applica alle impugnazioni al CNF

    Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio nazionale forense; pertanto dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (Nel caso di specie, avverso il medesimo provvedimento, l’incolpato proponeva impugnazione in proprio e, successivamente, altra impugnazione a mezzo difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti contenuti nel secondo ricorso, con conseguente passaggio in giudicato dei capi della decisione disciplinare non impugnati con il primo ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 58.
    Per l’applicabilità del principio de quo anche al ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295.

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 27 maggio 2013, n. 77
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.

  • La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare

    L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71

  • Per l’impugnazione dell’elenco dei professionisti delegati per le vendite è competente il TAR

    Gli atti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus, sicché non può essere sottoposto alla sua giurisdizione la domanda di annullamento della delibera con cui il C.O.A. abbia formato l’elenco dei professionisti delegati per le vendite giudiziarie da trasmettere al Presidente del Tribunale ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, il CNF ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo le parti avanti al TAR competente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 81

  • L’arbitro non può successivamente difendere la parte in quello stesso giudizio

    La funzione di arbitro, ancorché designato dalla parte, è improntata a principi di terzietà ed imparzialità, sicché non può essere consentito all’avvocato, che abbia in precedenza assunto la veste di arbitro, accettare la difesa di una delle parti, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale, che trovano presidio nell’art. 37 del c.d. (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava il suo stesso lodo nell’interesse della parte che lo aveva nominato arbitro. In applicazione del principio di cui in massima, al professionista è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 73

  • Il COA di Treviso formula i seguenti cinque quesiti, richiamando specifiche disposizioni della L.P.: 1) art.2, comma 3, lett. a): dopo quanti anni di servizio in Magistratura o avvocatura dello Stato si può essere iscritti all’Ordine? 2) art. 17, al comma 6 si prevede che la domanda debba essere corredata dai documenti, non è quindi sufficiente autocertificare? 3) art. 23, comma 7: l’avvocato degli Enti pubblici si deve iscrivere all’ordine dove ha sede l’Ente? 4) art. 7 (domicilio professionale): gli avvocati già iscritti all’elenco speciale ante riforma possono mantenere l’iscrizione presso l’ordine ove hanno la residenza? 5) art. 41, comma 2: i praticanti avvocati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali devono essere iscritti da subito al registro e per tutta la durata biennale della Scuola ex art. 6, co.2, DPR n. 137/2012, già in vigore ? (cfr. art. 41, co. 2, L. 247/2012)

    La risposta è nei seguenti termini:
    Quesito 1: dalla data di entrata in vigore della legge (non è richiesta alcuna anzianità).
    Quesito 2: l’autocertificazione deve ritenersi ammissibile, secondo le disposizioni generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    Quesito 3: l’avvocato dell’Ente pubblico si deve iscrivere all’albo dell’ordine dove ha sede l’Ente. Tanto si ricava dall’art. 7, comma 1, della L.P. riguardante il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui si svolge la professione in modo prevalente.
    Quesito 4: gli avvocati già iscritti nell’elenco speciale ante riforma sono soggetti al medesimo obbligo.
    Quesito 5: Fermo restando che, ai sensi dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, la nuova disciplina del tirocinio si applicherà a partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque dall’1 gennaio 2015), la Commissione richiama i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di obbligo di iscrizione al Registro dei Praticanti di coloro che frequentano la . In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».

    Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). La Commissione ritiene di non dover modificare il proprio orientamento sul punto.

    Nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 34

    Quesito n. 230 del COA di Treviso

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”.

    Il quesito, secondo la prospettazione del Consiglio rimettente, si concentra sull’ambito delle incompatibilità all’esercizio professionale, delineato dall’art. 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante la riforma dell’ordinamento forense.
    L’anzidetta disposizione connette l’incompatibilità a determinate posizioni giuridico-soggettive del professionista, connesse ad attività continuative o professionali di lavoro autonomo o subordinato, nonché all’esercizio di impresa commerciale in nome proprio o in nome e per conto altrui.
    In via di principio generale i precetti legislativi, che direttamente incidono – come, appunto, quelli in tema di incompatibilità – sul diritto dell’individuo a svolgere, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, una determinata attività, costituiscono norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di estensione analogica.
    L’impresa familiare è istituto giuridico afferente l’organizzazione patrimoniale della famiglia, il quale assume – secondo le prevalenti giurisprudenza e dottrina – i connotati dell’impresa individuale, con conseguente attribuzione all’imprenditore delle funzioni gestorie e degli oneri ed obblighi connessi all’esercizio dell’attività d’impresa; la giurisprudenza ha, altresì, significativamente caratterizzato il ruolo del familiare collaboratore, all’interno dell’impresa, indipendentemente dalla circostanza che la sua opera sia funzionale all’attività della stessa (dandosi, quindi, rilievo anche alla mera attività in ambito familiare).
    Secondo la fattispecie normativa astratta, del resto, il collaboratore ha semplicemente diritto al mantenimento ed alla partecipazione all’eventuale utile rinveniente dall’impresa, non essendo contemplata alcuna altra forma di retribuzione della sua opera.
    D’altro canto, va pure esclusa – sulla base della nitida definizione dalla dall’art. 230 bis c.c. all’istituto – la concorrenza di alcuna forma di responsabilità in capo al familiare collaboratore; con ciò dovendosi escludere una sua compartecipazione all’attività di gestione.
    In tale ambito ricostruttivo, la Commissione ritiene che non si configura incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e la prestazione di attività inerenti al funzionamento dell’impresa familiare.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 20 febbraio 2013, n. 20

    Quesito n. 221 del COA di Vicenza

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale illiceità civile o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • È stato chiesto a questa Commissione di esprimere parere circa l’applicabilità immediata dell’art. 56 della L. n. 247/2012 che disciplina la prescrizione dell’azione disciplinare.

    L’opinione della Commissione è che la norma non sia di applicazione immediata, quest’ultima dipendendo dall’entrata a regime del nuovo sistema disciplinare.
    Ciò per le ragioni che seguono.
    La disposizione disegna un nuovo volto della prescrizione, anzitutto, aumentando da cinque a sei anni il termine oltre il quale si estingue il potere disciplinare (comma 1).
    Secondariamente, prevede che nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 55 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 2).
    Poi, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva, limitandoli a tre: (i) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, (ii) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, (iii) la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (comma 3, primo periodo). Stabilisce che da ogni atto interruttivo decorra un nuovo periodo di prescrizione, che però non è di sei anni, ma di cinque (comma 3, secondo periodo). Infine, prevede che in nessun caso, pur in presenza di più atti interruttivi, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3, quarto periodo).
    Ciò posto, l’applicabilità immediata della nuova disposizione non si può giustificare con l’ipotetico argomento del cd. favor rei.
    Intanto perché il comma 1 introduce sicuramente disposizione meno favorevole per l’incolpato dato che aumenta, in luogo di diminuire, la durata della prescrizione, così protraendo il tempo entro cui il consiglio distrettuale di disciplina può esercitare l’azione.
    Secondariamente, perché il principio del cd. favor rei è regola di portata generale operante nel processo penale, mentre quello disciplinare di cd. primo grado non è un processo, ma un procedimento amministrativo. La norma, poi, dell’art. 65, co. 5, ultimo periodo, secondo cui “(…) le norme contenute nel codice deontologico (quello nuovo da emanare entro un anno: N.d.R.) si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato” conferma che là dove il legislatore ha inteso rendere applicabile immediatamente regole più favorevoli, l’ha esplicitamente previsto (ubi voluit dixit).
    Conclusione confermata dall’art. 63, co. 2, ove si stabilisce che i nuovi poteri ispettivi del CNF di cui al primo comma, “(…) possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso (…)”; il che rende chiaro che nella prospettiva del legislatore è necessaria una previsione espressa di applicabilità immediata di nuovi istituti. Come, infine, conferma l’art. 48 che introduce una disciplina transitoria per la pratica professionale a tenore della quale la nuova durata del tirocinio (18 mesi) è applicabile anche a quelli in corso, ma ciò solo perché è espressamente previsto.
    Detto questo, la norma dell’art. 56 non può applicarsi nel suo complesso nell’immediato perché è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare rispetto al quale non vive di vita autonoma.
    In questo senso è particolarmente significativa la disposizione del secondo comma che detta regola a proposito della prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55, norma alla quale, perciò, si lega intimamente.
    Quale conseguenza dell’autonomia di procedimento disciplinare e penale (art. 54, co. 1) declinata nel senso che la pendenza del secondo non produce effetti sul primo anche quando – è dato ritenere – l’ontologia dell’illecito disciplinare dipenda dalla statuizione sul fatto/reato (diversamente da ora, allorché la sospensione necessaria del procedimento disciplinare è funzionale a regolare proprio questa interferenza), l’art. 55 ipotizza il caso di un procedimento penale che abbia escluso o, per converso, accertato il fatto/reato per il quale l’incolpato sia stato, in precedenza, rispettivamente condannato, ovvero prosciolto in sede disciplinare con provvedimento definitivo. In tal caso ipotizza la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare ad opera dello stesso Consiglio distrettuale di disciplina che lo aveva definito. Tale riapertura, dunque, e la conseguente nuova prescrizione della relativa azione, è strettamente dipendente (costituendone forma di bilanciamento) dalla già vista statuizione di non interferenza tra procedimento penale e disciplinare che costituisce una novità peculiare della normativa. In buona sostanza tutte le norme esaminate legandosi l’un l’altra fanno parte di un sistema integrato che presuppone il nuovo quadro disciplinare e, non per ultimo, il nuovo organo depositario del relativo potere.
    Se per i motivi anzidetti non può sostenersi l’applicabilità immediata dei commi 1 e 2, non sarebbe giustificata quella del solo comma 3, penultimo periodo, laddove si afferma che, ad onta della pluralità degli atti interruttivi, “(…) in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto”. Infatti, la nuova durata massima della prescrizione così prevista è calibrata sul termine di sei anni oggetto di una previsione che – per come si è sopra visto – non opera nell’immediato, onde l’inapplicabilità della prima deriva da quella della seconda.
    Quanto detto non toglie che, entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, le norme sulla prescrizione non trovino immediata applicazione anche ai procedimenti in corso trattandosi, appunto, di situazioni in corso di effetto su cui può appuntarsi lo ius superveniens.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 29

    Quesito n. 227 bis,

  • La “consumazione” del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

    La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di altro ricorso, il quale, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità. Tale principio vale anche per il giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni in sede disciplinare adottate dal Consiglio nazionale forense, attesa l’applicabilità delle norme del processo civile, ai sensi dell’art. 67, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)