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  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

  • Difesa penale e rinuncia al mandato per conflitto di interessi

    Per il difensore, specie se incaricato della difesa penale, è assolutamente preminente l’interesse del cliente a ricevere ogni opportuna assistenza tecnica di cui deve essere garantita anche la continuità, sicché anche un’eventuale rinunzia al mandato per l’emersione di profili di incompatibilità deve avvenire senza arrecare alcun pregiudizio alla posizione dell’assistito con le ulteriori conseguenza che, al riguardo, non possono pretendersi automatismi o assoluti sincronismi tra il momento in cui si abbia contezza dei profili di incompatibilità e la formale rinuncia al mandato, dovendosi invece ritenere che la comunicazione al cliente e poi all’autorità giudiziaria deve intervenire con tempi adeguati e ragionevoli in funzione dei preminenti interessi di tutela dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 211 del 19 ottobre 2023

  • [IMPORTANTE] Elezioni forensi: il limite del doppio mandato consecutivo non può essere aggirato con dimissioni strumentali

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso(*). Tale principio va tuttavia contemperato con l’esigenza di evitare un abuso del diritto, che ricorre allorché le dimissioni siano meramente strumentali ad aggirare il limite del doppio mandato consecutivo e quindi non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni, ma l’opzione sia appunto il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità, con evidente frustrazione della ratio posta a fondamento del citato divieto(**).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTE:
    (*) Su tale specifico aspetto, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 169 del 11 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio». Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.
    (**) Su tale specifico aspetto, non constano precedenti editi in termini.

  • Illecito deontologico costituente anche reato: il dies a quo della prescrizione disciplinare è autonomo da quello penale

    In tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della L. n. 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023

  • I regolamenti del COA non sono impugnabili dinanzi al CNF (ma al TAR)

    Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso i regolamenti del COA, sussistendo la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 207 del 19 ottobre 2023

  • Iscrizione all’albo o registro e requisito della condotta irreprensibile: rilevano anche i comportamenti della vita privata

    Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (art. 17, lett. H, L. n. 247/2012), rilevano anche i comportamenti posti in essere al di fuori dell’attività professionale, in violazione dei doveri probità, dignità e decoro ove ritenuti idonei, anche per la notorietà degli stessi, a ledere l’immagine e la dignità della professione; elementi questi che possono e debbono essere pienamente trasfusi, valutabili ed applicabili da parte dei COA al momento della richiesta di iscrizione nell’albo avvocati e nel registro dei praticanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023

  • La rilevanza di fatti risalenti ma gravi nella valutazione della condotta irreprensibile

    Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8.

  • La disciplina della reiscrizione del radiato non si applica a fattispecie diverse

    L’art. 62 n. 10 L. n. 247/2012 (secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno dopo la scadenza di tale termine) è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica, sicché non si applica alle richieste di iscrizione all’albo già respinte per difetto del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17, lett. H) L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023