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  • La notifica a irreperibile in sede disciplinare

    Il Consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc, che si applica anche in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 marzo 2015, n. 4

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • La sostituzione del collega nell’attivita` di difesa

    In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 11 marzo 2015, n. 22

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 17.7.2013 n. 99; Consiglio Nazionale Forense 14.10.2008 n. 110.

  • L’impegno lavorativo non può costituire legittimo impedimento a comparire all’udienza

    L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da motivi generici con riferimento ad ostacoli non documentati; in particolare, qualora l’interessato adduca un impegno di lavoro, è giustificato il rigetto della richiesta di rinvio per essere sentito, posto che l’impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell’individuo, non può assurgere a causa giustificativa della mancata comparizione.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 779 del 16 gennaio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151.

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per l’esonero della prova attitudinale

    Il COA di Milano chiede di sapere se:

    1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
    – di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
    – di dichiarazioni rilasciate
    a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
    b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.

    2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;

    3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

    Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:

    1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
    2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

    Ne consegue che:

    1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

    2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

    Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 17 settembre 2015, n. 96

    Quesito n. 80, COA di Milano

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • La mancata comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare all’incolpato ed al P.M.

    La mancata immediata comunicazione dell’apertura del procedimento all’incolpato ed al P.M. non determina la nullità della relativa delibera, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della comunicazione.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Amato), SS.UU, sentenza n. 737 del 19 gennaio 2015

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Cons. Naz. For. 22/10/2010 n. 12.

  • Il codice deontologico attua i valori caratterizzanti la professione di avvocato e garantisce la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa

    Il codice deontologico forense attua i valori caratterizzanti la professione di avvocato e garantisce la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa ed in quanto tale è direttamente interpretabile dalla Corte di Cassazione. La violazione di detto codice rileva, dunque, in sede di legittimità solo quando si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l’art. 56, c. 3, del r.d.l. 27.11.33 n. 1578, conv. dalla 1. 22.01.34 n. 36 (ora, art. 36, co. 6, L. n. 247/2012), consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce; oppure quando si colleghi al vizio di motivazione, che pure consente il ricorso per cassazione, dato che ai sensi dell’art. 111 Cost., c. 5, tutti i provvedimenti debbono essere motivati.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 14746 del 30 giugno 2014

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.