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  • Avvocati stabiliti e dispensa dalla prova attitudinale: l’apprezzamento circa l’esercizio effettivo e regolare della professione forense non è sindacabile in cassazione

    In tema di dalla prova attitudinale prevista dall’art. 12 del d.lgs. 96/2001, la valutazione del CNF circa l’esercizio effettivo e regolare della professione forense da parte dell’avvocato stabilito non è sindacabile in Cassazione, ove la relativa motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici (come nella specie), trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice di merito (Nella specie, l’abogado aveva trattato quattro procedimenti giudiziari in tre anni, ritenuti insufficienti dal COA e, in sede di impugnazione, anche dal CNF. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso in parte qua).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 dlgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Amoroso), SS.UU, sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016.

  • Avvocato stabilito/integrato ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l’accesso alla professione forense)

    L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

  • Il mero errore materiale nel capo di incolpazione non inficia la relativa delibera disciplinare

    Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, ove non sia tale da pregiudicare l’intelligibilità della delibera stessa, ossia non costituisca lesione del diritto di difesa (come nella specie). Infatti, l’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui , con la lettura della incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14 (erronea indicazione del numero del procedimento), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306 (nome di battesimo dell’incolpato), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25 (erronea indicazione della data della decisione disciplinare), Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77, Consiglio Nazionale Forense (pres. Galati, rel. Zurlo), sentenza del 29 marzo 2000, n. 21.

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF aderisce a Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021, che per prima si è discostata dal contrario orientamento secondo cui “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 217 del 25 ottobre 2023

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 217 del 25 ottobre 2023