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  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso le sentenza CNF nn. 145 e 149 del 2015).

    Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128.

  • Le incompatibilità professionali sono conformi a Costituzione

    In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016

  • L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti

    L’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita, e ciò a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività professionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF n. 204/2015 che aveva confermato la delibera COA di cancellazione dall’albo degli avvocati di un professionista perché contemporaneamente iscritto all’albo dei geometri).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014, Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981.
    In arg cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 9149 del 6 maggio 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162.

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al CNF in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo del solo difensore dell’incolpato nella fase amministrativa avanti al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    Anche a seguito della legge n. 247 del 2012, la deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, né dinanzi al TAR, in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 15199 del 22 luglio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 175 , Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 24 settembre 2015, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129.
    Nello stesso senso, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016, nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 21948 del 28 ottobre 2015, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186.

  • L’illecito disciplinare “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e dei principi generali contenuti nel Titolo I del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale per tentata estorsione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno irrogatagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (In due distinte fattispecie, i COA di appartenenza avevano provveduto alla cancellazione dei propri iscritti il cui titolo di Avocat risultava rilasciato da soggetto non legittimato in Romania. Le rispettive delibere di cancellazione venivano quindi impugnate al CNF, che rigettava i ricorsi con sentenze nn. 11 e 12 del 2016. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha quindi respinto, per difetto di fumus, i ricorsi cautelari vòlti a sospendere l’efficacia esecutiva delle cancellazioni in parola).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15041 dell’8 luglio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.