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  • Il COA di Latina chiede un definitivo chiarimento sulla questione relativa alla individuazione dell’autorità che in Romania è legittimata al rilascio del titolo abilitativo all’esercizio in detto Stato della professione di avvocato.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Con nota 4.3.2015 il Ministero della Giustizia italiano ha comunicato al CNF di avere proceduto ad acquisire informazioni a mezzo del sistema di comparazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea denominato IMI (Internal Market Information System) a seguito delle quali è emerso che l’autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avvocato in Romania è costituita dalla Unionea Nationala Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitia, Spaliul indipendentei n. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest.
    La questione è stata oggetto di varie sentenze del CNF, ed in particolare dalla sentenza 24 dicembre 2015, n. 200, inviata ai COA con circolare 1-C-2016.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51

    Quesito n. 169, COA di Latina

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15041 dell’8 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016 (che ha confermato sentenza CNF n. 4/2016), Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.
    In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.

  • Il COA di Ancona chiede “se in presenza di istanza di opinamento di una parcella da parte di un avvocato cancellato dall’Albo e non iscritto presso alcun Ordine il COA sia tenuto a rilasciare tale opinamento”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 29, lett. b) della L. n. 247/2012 il COA “da pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”. La norma deve interpretarsi nel senso che tale compito può estendersi nei confronti del professionista cancellato dall’Albo e non iscritto, al momento della richiesta, nell’Albo di altro COA.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 46

    Quesito n. 162, COA di Ancona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha formulato il seguente parere: “secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 2/2/2001 n.96, l’avvocato stabilito che per almeno 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, è dispensato dalla prova attitudinale e pertanto può iscriversi nell’Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Il quesito che si pone è se l’avvocato così “integrato” deve conservare, quale anzianità di iscrizione, la data con cui è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo (quale Avvocato Stabilito) oppure se deve essere considerata, quale data di iscrizione nell’Albo Ordinario, la delibera con la quale è stato ‘integrato’”.

    La risposta è data nei seguenti termini.
    La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
    L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.
    Ciò posto, deve evidenziarsi che l’iscrizione all’albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’Albo.
    Tale attività è, a sua volta, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione da avvocato.
    Si ritiene, quindi, che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 44

    Quesito n. 158, COA di Torino

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza del 26 luglio 2016, n. 240).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164.

  • Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha cassato Consiglio Nazionale Forense sentenza del 29 dicembre 2015 n. 233, secondo cui “Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione ex artt. 44 e 51 r.d. n. 37/1934”).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15041 dell’8 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016 (che ha confermato sentenza CNF n. 4/2016), Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.
    In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.

  • Il COA di Sulmona chiede di sapere se un geometra iscritto all’Albo, ma che non esercita la professione, può essere contemporaneamente iscritto all’Albo degli Avvocati.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 247/2012 “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro”.
    Stante la tassatività della predetta elencazione non è consentita la contemporanea iscrizione nell’Albo dei geometri e nell’Albo degli avvocati.
    In tal senso si è espresso il CNF in sede giurisdizionale (sentenza n. 50 del 2005, relativa a soggetto iscritto nell’albo dei mediatori d’affari); cfr. anche il parere n. 94/2013, relativo alla contemporanea iscrizione nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 41

    Quesito n. 155, COA di Sulmona

  • Il COA di Chieti chiede se l’Abogado, iscritto nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/5 C.E possa chiedere la sospensione volontaria dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 96/2001 l’Avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al R.D.L 1578/33 (ora L. 247/2012) secondo le modalità previste dal decreto medesimo.
    Il successivo art. 12 del Decreto 96/2001 prevede, al comma 1, che l’avvocato stabilito possa essere dispensato dalla prova attitudinale ai fini del passaggio come integrato all’Albo Ordinario allorché provi di avere esercitato la professione in Italia per almeno tre anni, in modo effettivo e regolare inteso, secondo la previsione del comma 2, come esercizio dell’attività professionale reale e senza interruzioni, che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Prevede ancora la norma che, ove gli eventi interruttivi siano di altra natura, l’attività svolta dovrà essere verificata nella sua effettività e regolarità -in assenza di altre ragioni ostative- ove svolta per tre anni effettivi sottraendo, quindi, dal computo il periodo di interruzione, cui può essere parificata la richiesta di sospensione.
    Ne consegue che è possibile che l’avvocato iscritto nell’elenco degli avvocati stabiliti chieda la sospensione volontaria ai sensi dell’art 20 comma 2 della L 247/2012. Sarà poi compito del COA verificare, in sede di valutazione della domanda di integrazione, se l’esercizio della professione sia stato comunque effettivo e regolare, anche sotto il profilo della continuità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 16 marzo 2016, n. 39

    Quesito n. 146, COA di Chieti

  • Il COA di Parma ha richiesto un parere in merito alla possibilità di valutare, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, lo svolgimento delle funzioni di consigliere distrettuale di disciplina, tanto ai fini di un eventuale esonero dall’assolvimento dell’obbligo, quanto al fine della maturazione di crediti formativi.

    La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale integramente si conforma.
    La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.
    Le cause di esonero dall’obbligo formativo sono espressamente individuate nell’art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all’esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all’art. 11 comma 2 L. 247/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
    Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.
    Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l’esonero dagli obblighi di formazione continua.
    Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l’attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
    Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell’art. 13 lett. d) , per cui l’attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.
    Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l’indicazione di cui all’art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 16 marzo 2016, n. 36

    Quesito n. 133, COA di Parma