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  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale conferita successivamente alla pronuncia della decisione del Consiglio territoriale ma prima della proposizione del ricorso al CNF, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al Consiglio locale la quale infatti non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F. (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 269

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196.
    Nello stesso senso, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016.
    In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.

  • L’introduzione in giudizio di prove false

    Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che formi e quindi introduca una prova falsa nel processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima ed in considerazione del ravvedimento dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 25054 del 7 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giancola), SS.UU, sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • Competenza territoriale e criterio della prevenzione (per fatti che non abbiano la connotazione di reato)

    Ai sensi dell’art. 38 RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, v. ora artt. 51 L. n. 241/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014), la competenza è attribuita al Consiglio territoriale che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la comunicazione all’interessato e al P.M. della apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito. Solo qualora i fatti per i quali si procede disciplinarmente abbiano la connotazione di reato viene esclusa la competenza del COA del luogo in cui il fatto è stato commesso in favore della sola competenza del COA ove l’incolpato è iscritto (art. 44, co. 3, RDL cit. ratione temporis applicabile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • Delibera di iscrizione all’albo: (ora) inammissibile l’impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello

    A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo, che, per questo, neppure gli deve essere notificata ex art. 17 L. n. 247/2012, con conseguente preclusione dell’esame del merito del ricorso stesso (Nel caso di specie, il Procuratore Generale impugnava la delibera di iscrizione all’albo di soggetto condannato con sentenza penale non definitiva, in quanto dal medesimo ritenuta idonea ad escludere il requisito della condotta irreprensibile, ancorché non passata in giudicato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente Procuratore, nel contempo dando comunque atto che, nelle more, la predetta sentenza penale era stata riformata in sede di appello, con assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto ascrittogli).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 3

  • Il riesame in via amministrativa del provvedimento di cancellazione dall’albo

    L’istanza di riesame ex L. n. 241/1990 del provvedimento di cancellazione dall’albo o registro non sospende il termine per l’impugnazione al CNF del provvedimento stesso (art. 17, co. 4, L. n. 247/2012), né il rigetto dell’istanza stessa è impugnabile al CNF stante la tassatività dei mezzi di impugnazione avverso le deliberazioni dei Consigli territoriali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 264

  • L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

    E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo → – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cod. prev.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.