Categoria: abc

  • Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata

    Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo →, già art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) in solido con il suo difensore (art. 94 cpc) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l’asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 cpc). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 10

  • Il rapporto tra dovere di difesa e dovere di colleganza

    L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 10

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75.

  • Nel procedimento disciplinare non opera lo stare decisis

    E’ giuridicamente irrilevante la decisione di altro giudice disciplinare in diverso ed autonomo procedimento per fatti asseritamente analoghi a quelli oggetto di incolpazione (Nel caso di specie, peraltro, trattavasi di archiviazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 9

    NOTA:
    Con specifico riferimento all’irrilevanza del precedente provvedimento di archiviazione riferita al procedimento stesso (ai fini del ne bis in idem), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 9

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 377, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 9

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 8 aprile 2016, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 25054 del 7 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giancola), SS.UU, sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016.

  • Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

    Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →) deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), decisione del 13 luglio 2011, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233, nonché Cassazione Civile (pres. Nicastro, rel. De Matteis, SS.UU, 20 dicembre 2007, n. 26810.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 6.

  • Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante

    La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 9

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (già artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna competenza professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.